Art. 453 
 
  Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita' 
 
1.  Sono  competenti  a  determinare   in   via   amministrativa   la
responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato: 
a)   il   comandante   dell'organismo,   provvisto    di    autonomia
amministrativa, se il danno presunto, riferito all'evento che  lo  ha
determinato, non supera l'importo di euro 50.000,00; 
b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorita'
individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base
delle peculiari configurazioni organizzative, se  il  danno  presunto
non superi l'importo di euro 500.000,00; 
c) l'autorita' centrale competente, nel caso di importo  superiore  a
euro 500.000,00. 
2. Le autorita' di cui al comma 1: 
a) dispongono, salvo quanto  previsto  dall'articolo  452,  comma  7,
sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito
ai responsabili e la diminuzione del carico; 
b)  emettono  decreto  di  scarico,  ai  sensi  e  per  gli   effetti
dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  recante
regolamento per l'amministrazione e la  contabilita'  generale  dello
Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore; 
c) comunicano i provvedimenti di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  alla
Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali  azioni
di competenza. 
 
 
          Note all'art. 453: 
          - Il testo dell'articolo 194 del regio  decreto  23  maggio
          1924, n. 827 e' il seguente: 
          «Art. 194 - 1. Le mancanze, deteriorazioni,  o  diminuzione
          di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto,  di
          forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse
          a discarico degli agenti contabili, se essi non  esibiscono
          le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi
          servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il
          danno, ne' per negligenza, ne' per  indugio  frapposto  nel
          richiedere i provvedimenti necessari per  la  conservazione
          del danaro o delle cose avute in consegna. 
          2. Non possono neppure essere  discaricati  quando  abbiano
          usato irregolarita'  o  trascuratezza  nella  tenuta  delle
          scritture  corrispondenti  e   nelle   spedizioni   o   nel
          ricevimento del danaro e delle cose mobili. 
          3.  Quando  viene  accordato  il  discarico,  questo   deve
          risultare da  un  decreto  del  ministro  da  cui  l'agente
          dipende. 
          4. Tale decreto, pero', vale a porre in regola la  gestione
          del contabile nei rapporti amministrativi, ma  non  produce
          alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo  integro  e
          non pregiudicato il giudizio della Corte  dei  conti  sulla
          responsabilita' dell'agente. 
          5. I decreti ministeriali di discarico non sono  sottoposti
          al visto ed alla registrazione della Corte dei conti».