Art. 453 Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita' 1. Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato: a) il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato, non supera l'importo di euro 50.000,00; b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l'importo di euro 500.000,00; c) l'autorita' centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500.000,00. 2. Le autorita' di cui al comma 1: a) dispongono, salvo quanto previsto dall'articolo 452, comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico; b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore; c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza.
Note all'art. 453: - Il testo dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e' il seguente: «Art. 194 - 1. Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, ne' per negligenza, ne' per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. 2. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarita' o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili. 3. Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del ministro da cui l'agente dipende. 4. Tale decreto, pero', vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilita' dell'agente. 5. I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti».