Art. 454 
 
                  Criteri per l'addebito del danno 
 
1. L'addebito per la perdita  di  materiali  e'  commisurato,  per  i
materiali assunti in carico, al  prezzo  risultante  dalle  scritture
contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al  prezzo
di acquisto. L'addebito puo' essere ridotto  o  aumentato  quando  il
valore effettivo dei materiali risulta inferiore o superiore a quello
di carico o di acquisto. L'addebito per deterioramento  di  materiali
e' commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i
materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati e'  addebitata
anche la differenza  di  valore.  Se  i  materiali  deteriorati  sono
dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita e' portato  in
diminuzione dall'addebito.