Art. 76. 
 
  Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto
e l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore. 
  Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando  della
messa in moto sia  fuori  portata  del  lavoratore  e  possa,  essere
manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare
che gli addetti alla macchina  possano  essere  lesi  in  seguito  ad
intempestivo movimento di questa.