Art. 262.
                (Attribuzioni di funzioni ispettive)

  I  direttori  di  1ª classe, di 2ª classe ed i vice direttori della
carriera  direttiva  dell'amministrazione  provinciale  delle tasse e
delle  imposte  indirette sugli affari possono essere incaricati, con
decreto  del  ministro  per  le  Finanze,  di  esercitare la funzione
ispettiva,  assumendo,  rispettivamente,  la  qualifica, di ispettore
capo, di ispettore superiore e di ispettore.