Art. 267.
                        (Reggenza di uffici)

  Fermo restando il disposto dell'art. 31, comma terzo, all'impiegato
della     carriera     speciale    di    concetto    del    personale
dell'amministrazione   provinciale   delle   tasse  e  delle  imposte
indirette sugli affari puo' essere affidata la temporanea reggenza di
un ufficio del registro o di un ufficio misto.