Art. 368 
 
 
       Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro 
 
    1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio  1991  n.  223,
dopo le parole «comma 12» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di
violazione delle procedure di cui  all'articolo  189,  comma  6,  del
codice della crisi e dell'insolvenza». 
    2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  23,
dopo le parole «comma 12» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  di
violazione delle procedure di cui  all'articolo  189,  comma  6,  del
codice della crisi e dell'insolvenza». 
    3. All'articolo 24 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  sono
introdotte le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«Fermi i requisiti  numerici  e  temporali  prescritti  dal  presente
comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6,  del  codice  della
crisi e dell'insolvenza.»; 
    b) al  comma  1-bis,  dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente:  «Ai  datori  di  lavoro  non  imprenditori  in  stato   di
liquidazione  giudiziale  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo   189,   comma   6,   del   codice   della    crisi    e
dell'insolvenza.»; 
    c) al comma 1-quinquies, dopo le  parole:  «procedure  richiamate
dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  di
violazione delle procedure di cui  all'articolo  189,  comma  6,  del
codice della crisi e dell'insolvenza.». 
    4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre  1990,  n.  428,  sono
apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei  casi  di
trasferimenti di aziende  nell'ambito  di  procedure  di  regolazione
della  crisi  e  dell'insolvenza  di  cui  al  presente  codice,   la
comunicazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche solo  da
chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o  proposta  di
concordato preventivo concorrente con  quella  dell'imprenditore;  in
tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo'
essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi
offerenti o proponenti.». 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
    «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso
delle consultazioni di cui ai  precedenti  commi,  con  finalita'  di
salvaguardia dell'occupazione, l'articolo  2112  del  codice  civile,
fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di  lavoro,  trova
applicazione, per quanto  attiene  alle  condizioni  di  lavoro,  nei
termini e con  le  limitazioni  previste  dall'accordo  medesimo,  da
concludersi  anche  attraverso  i   contratti   collettivi   di   cui
all'articolo 51 del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,
qualora il trasferimento riguardi aziende: 
    a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di  apertura  della
procedura  di  concordato  preventivo  in   regime   di   continuita'
indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi
e  dell'insolvenza,   con   trasferimento   di   azienda   successivo
all'apertura del concordato stesso; 
    b) per le quali vi sia  stata  l'omologazione  degli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non  hanno  carattere
liquidatorio; 
    c)   per   le   quali   e'   stata   disposta   l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270,   in   caso   di   continuazione   o   di   mancata   cessazione
dell'attivita'»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle
quali vi sia  stata  apertura  della  liquidazione  giudiziale  o  di
concordato   preventivo   liquidatorio,   ovvero    emanazione    del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in  cui
la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata,
i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali
ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui  ai  precedenti  commi,
possono  comunque   stipularsi,   con   finalita'   di   salvaguardia
dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  in  deroga  all'articolo
2112, commi 1, 3 e 4, del codice  civile;  resta  altresi'  salva  la
possibilita'  di  accordi  individuali,  anche  in  caso   di   esodo
incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle  sedi  di
cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»; 
    d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Nelle ipotesi  previste  dal  comma  5,  non  si  applica
l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di  fine
rapporto  e'  immediatamente  esigibile  nei  confronti  del  cedente
dell'azienda. Il Fondo di  garanzia,  in  presenza  delle  condizioni
previste  dall'articolo  2  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,
interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza  soluzione
di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la
data del trasferimento tiene luogo di  quella  della  cessazione  del
rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti  di
lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere  ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 80 sono corrisposti dal Fondo di  Garanzia  nella  loro  integrale
misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita,  nel
rispetto  dell'articolo  85,  comma  7,  del  codice  della  crisi  e
dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. 
    5-ter. Qualora il trasferimento riguardi  imprese  nei  confronti
delle  quali  vi   sia   stata   sottoposizione   all'amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la  continuazione  dell'attivita'  non
sia stata disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di
cui ai precedenti commi sia  stato  raggiunto  un  accordo  circa  il
mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai  lavoratori  il  cui
rapporto di lavoro continua con l'acquirente non  trova  applicazione
l'articolo 2112 del codice civile, salvo che  dall'accordo  risultino
condizioni di miglior  favore.  Il  predetto  accordo  puo'  altresi'
prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto  o  in  parte,  alle
dipendenze dell'alienante.»; 
    e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che»  e'  aggiunta  la
seguente : «comunque»; 
    f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  8  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 368: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 e 24 della  legge
          23  luglio  1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro), come modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 5. Criteri di scelta dei lavoratori  ed  oneri  a
          carico delle imprese. 
              1. L'individuazione dei lavoratori da  licenziare  deve
          avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive  ed
          organizzative del complesso  aziendale,  nel  rispetto  dei
          criteri previsti da contratti collettivi  stipulati  con  i
          sindacati di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  ovvero,  in
          mancanza di questi contratti,  nel  rispetto  dei  seguenti
          criteri, in concorso tra loro: 
              a) carichi di famiglia; 
              b) anzianita'; 
              c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 
              2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
          l'impresa e' tenuta al  rispetto  dell'articolo  9,  ultimo
          comma,  del  decreto-legge  29   gennaio   1983,   n.   17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,
          n.  79.  L'impresa  non  puo'   altresi'   licenziare   una
          percentuale  di   manodopera   femminile   superiore   alla
          percentuale di manodopera femminile occupata  con  riguardo
          alle mansioni prese in considerazione. 
              3.  Qualora  il  licenziamento   sia   intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.
          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate
          all'articolo  4,  comma  12  nonche'  di  violazione  delle
          procedure di cui all'articolo  189,  comma  6,  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza, si applica il regime di  cui
          al terzo periodo del settimo comma  del  predetto  articolo
          18. In caso di violazione dei criteri  di  scelta  previsti
          dal comma 1, si applica il regime di cui  al  quarto  comma
          del medesimo articolo 18.  Ai  fini  dell'impugnazione  del
          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni. 
              4. 
              5. 
              6." 
              "Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale. 
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2  a
          12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
          alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici  dipendenti,
          compresi  i  dirigenti,  e  che,  in  conseguenza  di   una
          riduzione  o  trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Fermi i requisiti  numerici  e  temporali
          prescritti dal presente comma, alle  imprese  in  stato  di
          liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo  189,  comma  6,  del  codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i
          licenziamenti che, nello  stesso  arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma 1.  Ai  datori  di
          lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma
          6, del codice della crisi e dell'insolvenza.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di  violazione
          delle procedure di  cui  all'articolo  189,  comma  6,  del
          codice della crisi  e  dell'insolvenza  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   a   tutele
          crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183),  cosi'   come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              "Art. 10. Licenziamento collettivo. 
              1. In caso di licenziamento collettivo ai  sensi  degli
          articoli 4 e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,
          intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica
          il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del  presente
          decreto. In caso di violazione delle  procedure  richiamate
          all'articolo  4,  comma  12  nonche'  di  violazione  delle
          procedure di cui all'articolo  189,  comma  6,  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza, o dei criteri di  scelta  di
          cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223  del  1991,
          si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 della  legge  29
          dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - legge comunitaria per  il  1990),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 47. Trasferimenti di azienda. 
              1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo
          2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda  in  cui
          sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
          anche nel caso in cui il trasferimento riguardi  una  parte
          d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il  cedente
          ed il cessionario devono darne comunicazione  per  iscritto
          almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
          da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia   raggiunta
          un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle
          rispettive rappresentanze sindacali unitarie,  ovvero  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite,  a  norma
          dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nelle
          unita' produttive  interessate,  nonche'  ai  sindacati  di
          categoria  che  hanno  stipulato  il  contratto  collettivo
          applicato nelle imprese interessate  al  trasferimento.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  aziendali,  resta
          fermo  l'obbligo  di  comunicazione   nei   confronti   dei
          sindacati    di     categoria     comparativamente     piu'
          rappresentativi e puo' essere assolto  dal  cedente  e  dal
          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
          quale aderiscono  o  conferiscono  mandato.  L'informazione
          deve  riguardare:  a)  la  data  o  la  data  proposta  del
          trasferimento; b) i motivi  del  programmato  trasferimento
          d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche,  economiche  e
          sociali per i lavoratori; d) le eventuali  misure  previste
          nei confronti di questi ultimi. 
              1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito
          di procedure di regolazione della crisi  e  dell'insolvenza
          di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma
          1 puo' essere effettuata anche solo da chi intenda proporre
          offerta di acquisto dell'azienda o proposta  di  concordato
          preventivo concorrente  con  quella  dell'imprenditore;  in
          tale ipotesi l'efficacia degli  accordi  di  cui  ai  commi
          4-bis  e  5  puo'  essere   subordinata   alla   successiva
          attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti. 
              2. Su richiesta scritta delle rappresentanze  sindacali
          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
          dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  1,  il
          cedente e il cessionario  sono  tenuti  ad  avviare,  entro
          sette giorni dal ricevimento della predetta  richiesta,  un
          esame congiunto con i soggetti  sindacali  richiedenti.  La
          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 
              3. Il mancato rispetto, da  parte  del  cedente  o  del
          cessionario, degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2
          costituisce condotta antisindacale ai  sensi  dell'articolo
          28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
              4. Gli obblighi d'informazione  e  di  esame  congiunto
          previsti dal presente articolo devono essere assolti  anche
          nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento  sia
          stata assunta da altra  impresa  controllante.  La  mancata
          trasmissione da parte di  quest'ultima  delle  informazioni
          necessarie  non  giustifica  l'inadempimento  dei  predetti
          obblighi. 
              4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un  accordo,
          nel corso delle consultazioni di cui ai  precedenti  commi,
          con finalita' di salvaguardia dell'occupazione,  l'articolo
          2112  del  codice  civile,  fermo   il   trasferimento   al
          cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per
          quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con
          le   limitazioni   previste   dall'accordo   medesimo,   da
          concludersi anche attraverso i contratti collettivi di  cui
          all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81, qualora il trasferimento riguardi aziende: 
              a) per le  quali  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di
          apertura della procedura di concordato preventivo in regime
          di continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84,  comma
          2,  del  codice  della   crisi   e   dell'insolvenza,   con
          trasferimento  di  azienda  successivo   all'apertura   del
          concordato stesso; 
              b) per le  quali  vi  sia  stata  l'omologazione  degli
          accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli  accordi
          non hanno carattere liquidatorio; 
              c) per le quali  e'  stata  disposta  l'amministrazione
          straordinaria, ai sensi del decreto  legislativo  8  luglio
          1999, n.  270,  in  caso  di  continuazione  o  di  mancata
          cessazione dell'attivita'. 
              5.  Qualora  il  trasferimento  riguardi  imprese   nei
          confronti  delle  quali  vi  sia   stata   apertura   della
          liquidazione  giudiziale   o   di   concordato   preventivo
          liquidatorio,  ovvero  emanazione  del   provvedimento   di
          liquidazione coatta amministrativa,  nel  caso  in  cui  la
          continuazione dell'attivita' non sia stata disposta  o  sia
          cessata,  i  rapporti   di   lavoro   continuano   con   il
          cessionario. Tuttavia, in tali  ipotesi,  nel  corso  delle
          consultazioni di cui ai precedenti commi, possono  comunque
          stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione,
          contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in  deroga  all'articolo
          2112, commi 1, 3 e 4, del  codice  civile;  resta  altresi'
          salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso
          di  esodo  incentivato   dal   rapporto   di   lavoro,   da
          sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113,  ultimo
          comma del codice civile. 
              5-bis. Nelle ipotesi  previste  dal  comma  5,  non  si
          applica l'articolo 2112, comma 2, del codice  civile  e  il
          trattamento di fine rapporto  e'  immediatamente  esigibile
          nei  confronti  del  cedente  dell'azienda.  Il  Fondo   di
          garanzia,   in   presenza   delle    condizioni    previste
          dall'articolo  2  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,
          interviene anche a favore dei lavoratori che passano  senza
          soluzione di continuita' alle  dipendenze  dell'acquirente;
          nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di
          quella della cessazione del rapporto di  lavoro,  anche  ai
          fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi  dal
          trattamento di fine rapporto,  da  corrispondere  ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento  di
          fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n.  80  sono  corrisposti  dal
          Fondo di Garanzia nella loro integrale  misura,  quale  che
          sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto
          dell'articolo  85,  comma  7,  del  codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. 
              5-ter. Qualora il trasferimento  riguardi  imprese  nei
          confronti  delle  quali   vi   sia   stata   sottoposizione
          all'amministrazione  straordinaria,  nel  caso  in  cui  la
          continuazione dell'attivita' non sia stata disposta  o  sia
          cessata  e  nel  corso  della  consultazione  di   cui   ai
          precedenti commi sia stato raggiunto un  accordo  circa  il
          mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori
          il cui rapporto di lavoro  continua  con  l'acquirente  non
          trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo
          che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il
          predetto   accordo   puo'   altresi'   prevedere   che   il
          trasferimento non riguardi il personale eccedentario e  che
          quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle
          dipendenze dell'alienante. 
              6.  I  lavoratori  che  comunque   non   passano   alle
          dipendenze   dell'acquirente,   dell'affittuario   o    del
          subentrante hanno diritto di  precedenza  nelle  assunzioni
          che questi ultimi effettuino entro un anno dalla  data  del
          trasferimento, ovvero entro il periodo  maggiore  stabilito
          dagli accordi  collettivi.  Nei  confronti  dei  lavoratori
          predetti,    che    vengano    assunti     dall'acquirente,
          dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo
          al  trasferimento   d'azienda,   non   trova   applicazione
          l'articolo 2112 del codice civile.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legge  23  dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio   2014,   n.   9
          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   "Destinazione
          Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO  2015),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 11. Misure per favorire la risoluzione  di  crisi
          aziendali e difendere l'occupazione. 
              1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
          dopo le  parole:  «ai  finanziamenti  del  Foncooper»  sono
          inserite le seguenti: «e a quelli  erogati  dalle  societa'
          finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,». 
              2. Nel caso di affitto o di vendita  di  aziende,  rami
          d'azienda o  complessi  di  beni  e  contratti  di  imprese
          sottoposte    a    fallimento,    concordato    preventivo,
          amministrazione   straordinaria   o   liquidazione   coatta
          amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o
          per  l'acquisto  le  societa'  cooperative  costituite   da
          lavoratori   dipendenti   dell'impresa   sottoposta    alla
          procedura. 
              3.  L'atto  di  aggiudicazione  dell'affitto  o   della
          vendita alle  societa'  cooperative  di  cui  al  comma  2,
          costituisce titolo ai fini dell'applicazione  dell'articolo
          7, comma 5, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  nonche'
          dell'articolo 8 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
          22, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
          delle  vigenti  norme  in  materia  di   integrazione   del
          trattamento salariale in  favore  dei  lavoratori  che  non
          passano alle dipendenze della societa' cooperativa. 
              3-bis. Il quarto comma dell'articolo  2526  del  codice
          civile si interpreta nel senso che, nelle  cooperative  cui
          si applicano le  norme  sulle  societa'  a  responsabilita'
          limitata, il limite all'emissione di  strumenti  finanziari
          si riferisce esclusivamente ai titoli di debito. 
              3-ter.   All'articolo   4,   comma    4-septies,    del
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le
          parole: «per un  massimo  di  12  mesi»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso  in  cui,
          essendo stato autorizzato  un  programma  di  cessione  dei
          complessi  aziendali,  tale   cessione   non   sia   ancora
          realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla  base  di
          una  specifica  relazione  del  commissario  straordinario,
          l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa». 
              3-quater. 
              3-quinquies.  All'articolo  9  del   decreto-legge   10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il
          seguente: 
              «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8  luglio
          1999, n. 270, si interpreta nel senso che,  fermi  restando
          gli  obblighi  di  cui  al  comma  2   e   le   valutazioni
          discrezionali di cui al comma 3, il valore  determinato  ai
          sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai
          fini della legittimita' della vendita.».".