(Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica-art. 10)
                               Art. 10 
            (Tutela della dignita' delle persone malate) 
 
 
   1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile,  ne  rispetta  la
dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale,  specie
nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene  dal  pubblicare
dati analitici di interesse strettamente clinico. 
   2. La  pubblicazione  e'  ammessa  nell'ambito  del  perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione  e  sempre  nel  rispetto  della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.