Art. 10 (Tutela della dignita' delle persone malate) 1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. 2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.