(Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica-art. 2)
                               Art. 2 
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali  dei
                            giornalisti) 
 
 
   1. Il giornalista che raccoglie notizie per una  delle  operazioni
di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende
note la propria identita', la  propria  professione  e  le  finalita'
della raccolta salvo che cio' comporti rischi per la sua  incolumita'
o   renda   altrimenti   impossibile   l'esercizio   della   funzione
informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta  palese  tale
attivita', il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri  elementi
dell'informativa  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  della  legge  n.
675/1996. 
   2. Se i dati personali sono raccolti presso  banche  dati  di  uso
redazionale, le imprese editoriali sono  tenute  a  rendere  noti  al
pubblico, mediante annunci,  almeno  due  volte  l'anno,  l'esistenza
dell'archivio e il luogo  dove  e'  possibile  esercitare  i  diritti
previsti dalla legge n.  675/1996.  Le  imprese  editoriali  indicano
altresi' fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento  al
quale le persone interessate  possono  rivolgersi  per  esercitare  i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996. 
   3. Gli archivi  personali  dei  giornalisti,  comunque  funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art.  13,
comma 5, della legge n. 675/1996. 
   4. Il giornalista puo' conservare i dati  raccolti  per  tutto  il
tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie  della  sua
professione.