(Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica-art. 8)
                               Art. 8 
                (Tutela della dignita' delle persone) 
 
 
   1. Salva l'essenzialita'  dell'informazione,  il  giornalista  non
fornisce  notizie  o  pubblica  immagini  o  fotografie  di  soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della  dignita'  della  persona,
ne' si sofferma su dettagli  di  violenza,  a  meno  che  ravvisi  la
rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 
   2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati  fini
di giustizia e di polizia, il giornalista non  riprende  ne'  produce
immagini e foto di persone in stato di detenzione senza  il  consenso
dell'interessato. 
   3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai
polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.