Art. 561. Il pagamento ai cessionari per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, e quello ai procuratori o agli eredi del titolare o dell'ultimo giratario di un buono deve essere autorizzato dalla direzione generale del tesoro. In quest'ultimo caso dev'essere prodotta istanza corredata dei documenti prescritti coll'art. 298 del presente regolamento.