(Regolamento-art. 561)
 
                              Art. 561. 
 
 
  Il pagamento ai  cessionari  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata da notaio, e quello ai procuratori o  agli  eredi
del  titolare  o  dell'ultimo  giratario  di  un  buono  deve  essere
autorizzato dalla direzione generale del tesoro. In quest'ultimo caso
dev'essere  prodotta  istanza  corredata  dei  documenti   prescritti
coll'art. 298 del presente regolamento.