(Codice Penale-art. 605)
                              Art. 605. 
 
                       (Sequestro di persona) 
 
  Chiunque priva taluno della liberta' personale  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a otto anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a dieci anni,  se  il  fatto  e'
commesso: 
 
  1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 
 
  2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni.