Art. 605.
(Sequestro di persona)
Chiunque priva taluno della liberta' personale e' punito con la
reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e'
commesso:
1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni.