(Codice di procedura penale-art. 622)
 
                              Art. 622 
 
 (Durata del sequestro penale e restituzione delle cose sequestrate) 
 
  Le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 336, 337 e seguenti
sono mantenute sotto sequestro fino  a  che  sia  necessario  per  il
procedimento. 
 
  Terminato il procedimento penale, le predette cose, se appartengono
al condannato, sono devolute allo Stato quando ne e'  stata  ordinata
la confisca. Negli altri casi il sequestro e'  mantenuto  a  garanzia
del pagamento dei  crediti  indicati  nell'articolo  189  del  codice
penale,  salvo  che  il  condannato  presti  sufficiente  cauzione  o
malleveria. 
 
  Le cose che non appartengono al condannato, se non  debbono  essere
confiscate, sono restituite dopo  che  la  sentenza  di  condanna  e'
divenuta irrevocabile a chi prova di averne diritto. 
 
  Dopo  la  sentenza  irrevocabile   di   proscioglimento   le   cose
sequestrate sono restituite a chi prova di  averne  diritto,  qualora
non siano soggette a confisca. Se questa prova non viene fornita, non
sono restituite  al  prosciolto,  ma,  conservato  il  sequestro,  si
provvede a norma dell'articolo 625. 
 
  Salvi i casi in cui e' obbligatorio di mantenere il  sequestro,  le
cose sequestrate, quando non abbiano interesse  per  il  procedimento
penale, possono essere restituite, anche prima della sentenza  a  chi
prova di averne diritto e ne  fa  istanza.  Il  giudice  prescrive  a
costui,  se  occorre,  di  presentare  ad  ogni  richiesta  le   cose
restituite ed a tal fine puo' imporgli cauzione o malleveria.