Art. 622 (Durata del sequestro penale e restituzione delle cose sequestrate) Le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 336, 337 e seguenti sono mantenute sotto sequestro fino a che sia necessario per il procedimento. Terminato il procedimento penale, le predette cose, se appartengono al condannato, sono devolute allo Stato quando ne e' stata ordinata la confisca. Negli altri casi il sequestro e' mantenuto a garanzia del pagamento dei crediti indicati nell'articolo 189 del codice penale, salvo che il condannato presti sufficiente cauzione o malleveria. Le cose che non appartengono al condannato, se non debbono essere confiscate, sono restituite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile a chi prova di averne diritto. Dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento le cose sequestrate sono restituite a chi prova di averne diritto, qualora non siano soggette a confisca. Se questa prova non viene fornita, non sono restituite al prosciolto, ma, conservato il sequestro, si provvede a norma dell'articolo 625. Salvi i casi in cui e' obbligatorio di mantenere il sequestro, le cose sequestrate, quando non abbiano interesse per il procedimento penale, possono essere restituite, anche prima della sentenza a chi prova di averne diritto e ne fa istanza. Il giudice prescrive a costui, se occorre, di presentare ad ogni richiesta le cose restituite ed a tal fine puo' imporgli cauzione o malleveria.