Art. 624 (Ordine di restituzione) La restituzione delle cose sequestrate e' ordinata, durante l'istruzione formale, anche d'ufficio dal giudice che ad essa procede; durante l'istruzione sommaria, dal pubblico ministero, e successivamente dal giudice che deve procedere o che procede al giudizio. Divenuta irrevocabile la sentenza, provvede il giudice competente per l'esecuzione. Il giudice o il pubblico ministero, se sorge controversia circa la proprieta' delle cose, ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado. I provvedimenti del giudice penale preveduti dalle disposizioni precedenti, quando non sono dati con la sentenza che chiude l'istruzione o il giudizio, sono emessi con ordinanza in camera di consiglio, sentite le parti, se compaiono. Il pubblico ministero provvede nello stesso modo con decreto.