(Codice di procedura penale-art. 624)
 
                              Art. 624 
 
                      (Ordine di restituzione) 
 
  La  restituzione  delle  cose  sequestrate  e'  ordinata,   durante
l'istruzione  formale,  anche  d'ufficio  dal  giudice  che  ad  essa
procede; durante l'istruzione sommaria,  dal  pubblico  ministero,  e
successivamente dal giudice che  deve  procedere  o  che  procede  al
giudizio. Divenuta irrevocabile  la  sentenza,  provvede  il  giudice
competente per l'esecuzione. 
 
  Il giudice o il pubblico ministero, se sorge controversia circa  la
proprieta' delle cose, ne rimette la risoluzione  al  giudice  civile
del luogo competente in primo grado. 
 
  I provvedimenti del giudice  penale  preveduti  dalle  disposizioni
precedenti,  quando  non  sono  dati  con  la  sentenza  che   chiude
l'istruzione o il giudizio, sono emessi con ordinanza  in  camera  di
consiglio, sentite le parti,  se  compaiono.  Il  pubblico  ministero
provvede nello stesso modo con decreto.