Art. 625 (Provvedimenti in caso di mancata prova del diritto alla restituzione) Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, se nessuno ha provato di avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate e non e' in corso il giudizio civile per la risoluzione della relativa controversia ovvero se nessuno ha chiesto la restituzione, il giudice pronuncia ordinanza con cui dispone che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualita', nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi senz'altro a cura del cancelliere; ma, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichita' o di arte, ne e' invece ordinata la consegna al Ministero della giustizia. Il termine predetto puo' essere abbreviato e la vendita puo' effettuarsi anche immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possano essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. La somma ricavata dalla vendita e' versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo seguente, sono dopo due anni devoluti alla Cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto. Nei casi in cui il sequestro e' mantenuto a garanzia di obbligazioni pecuniarie, si applicano le disposizioni concernenti l'esecuzione sui mobili sottoposti a sequestro per garanzia degli interessi patrimoniali.