(Codice di procedura penale-art. 625)
 
                              Art. 625 
 
(Provvedimenti  in  caso  di   mancata   prova   del   diritto   alla
                            restituzione) 
 
  Dopo  un  anno  dal  giorno  in  cui  la   sentenza   e'   divenuta
irrevocabile,  se  nessuno  ha  provato   di   avere   diritto   alla
restituzione delle cose sequestrate e non e'  in  corso  il  giudizio
civile per la  risoluzione  della  relativa  controversia  ovvero  se
nessuno ha chiesto la restituzione, il  giudice  pronuncia  ordinanza
con cui dispone che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori  di  bollo
siano depositati nell'ufficio del registro  del  luogo.  Negli  altri
casi ordina la vendita delle cose, secondo la  loro  qualita',  nelle
pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi senz'altro  a  cura
del cancelliere; ma, se tali cose hanno interesse scientifico  ovvero
pregio di antichita' o di arte, ne e' invece ordinata la consegna  al
Ministero della giustizia. 
 
  Il termine predetto  puo'  essere  abbreviato  e  la  vendita  puo'
effettuarsi anche immediatamente dopo il sequestro, se  le  cose  non
possano essere custodite senza pericolo  di  deterioramento  o  senza
rilevante dispendio. 
 
  La somma ricavata dalla vendita e' versata in  deposito  giudiziale
nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e  i  valori  depositati
presso  l'ufficio   del   registro,   dedotte   le   spese   indicate
nell'articolo seguente, sono dopo due anni devoluti alla Cassa  delle
ammende se nessuno ha provato di avervi diritto. 
 
  Nei  casi  in  cui  il  sequestro  e'  mantenuto  a   garanzia   di
obbligazioni pecuniarie, si  applicano  le  disposizioni  concernenti
l'esecuzione sui mobili sottoposti a  sequestro  per  garanzia  degli
interessi patrimoniali.