(Codice di procedura penale-art. 626)
 
                              Art. 626 
 
                (Spese relative al sequestro penale) 
 
  Le spese occorrenti per la conservazione e per  la  custodia  delle
cose sequestrate per il procedimento  penale  sono  anticipate  dallo
Stato, salvo all'erario il diritto di ricupero a preferenza  di  ogni
altro creditore sulla  somma  e  sui  valori  indicati  nell'articolo
precedente.