Art. 589.
(Competenza per materia e per valore).
Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non
eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e'
superiore a tale somma, le cause riguardanti:
a) i danni dipendenti da urto di navi;
b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di
ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in
altri luoghi di sosta;
c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e
dal maneggio delle merci in porto;
d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
e) le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e
ricupero;
f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi
da guerra nazionali.