(Codice della navigazione-art. 589)
                              Art. 589. 
               (Competenza per materia e per valore). 
 
  Sono proposte avanti il comandante  di  porto,  se  il  valore  non
eccede le lire diecimila, e avanti il  tribunale,  se  il  valore  e'
superiore a tale somma, le cause riguardanti: 
  a) i danni dipendenti da urto di navi; 
  b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione  delle  operazioni  di
ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o  in
altri luoghi di sosta; 
  c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e  scarico  e
dal maneggio delle merci in porto; 
  d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; 
  e) le  indennita'  e  i  compensi  per  assistenza,  salvataggio  e
ricupero; 
  f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle  navi
da guerra nazionali.