(Codice della navigazione-art. 590)
                              Art. 590. 
                    (Competenza per territorio). 
 
  Se il fatto che vi ha dato luogo e' avvenuto nel mare territoriale,
le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti  il
comandante di  porto  capo  del  circondario  o  il  tribunale  della
circoscrizione, nella quale e' avvenuto il fatto,  ovvero  avanti  il
capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella  quale
e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in  mancanza,
l'arrivo della maggior  parte  dei  naufraghi,  ovvero  il  capo  del
circondario o  il  tribunale  della  circoscrizione  nella  quale  e'
l'ufficio di iscrizione della nave. 
 
  Se il fatto e' avvenuto fuori del mare territoriale, le cause  sono
proposte avanti il comandante di porto  capo  del  circondario  o  il
tribunale della circoscrizione, nella  quale  e'  avvenuto  il  primo
approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della  maggior  parte  dei
naufraghi, o, in  mancanza  avanti  il  capo  del  circondario  o  il
tribunale della circoscrizione nella quale e' il luogo di  iscrizione
della nave.