Art. 590.
(Competenza per territorio).
Se il fatto che vi ha dato luogo e' avvenuto nel mare territoriale,
le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il
comandante di porto capo del circondario o il tribunale della
circoscrizione, nella quale e' avvenuto il fatto, ovvero avanti il
capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale
e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza,
l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del
circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e'
l'ufficio di iscrizione della nave.
Se il fatto e' avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono
proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il
tribunale della circoscrizione, nella quale e' avvenuto il primo
approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della maggior parte dei
naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il
tribunale della circoscrizione nella quale e' il luogo di iscrizione
della nave.