(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 514)
                              Art. 514. 
                              (Rinvio) 

 
  Per quanto non e' previsto  dal  presente  libro  si  applicano  le
disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice  di  procedura
penale, le disposizioni di attuazione del medesimo  codice  e  quelle
della tariffa penale.