Art. 339. (Art. 78 del Testo-Unico) TRATTRICI Il valore massimo ammissibile del peso rimorchiabile per i complessi costitutti da una trattrice agricola e da un rimorchio ovvero da piu' macchine operatrici agricole, e' limitato dal rapporto tra il peso complessivo a pieno carico dei veicoli rimorchiati ed il peso della trattrici; detto rapporto non deve superare i seguenti valori: - 4, per le trattrici agricole a ruote gommate aventi velocita' massima non superiore a 25 km/h, se il complesso e' provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico oppure di tipo misto (meccanico poi la trattrice e pneumatico ed automatico per i veicoli trainati); - 3, per le trattrici agricole a ruote gommate, se il complesso non e' provvisto dei tipi di dispositivi di frenatura sopraindicati, nonche' per le trattrici aventi velocita' superiore a 25 km/h; - 2, per le trattrici agricole a ruote non gommate ovvero cingolate di peso non superiore a q. 40, qualunque sia il tipo di dispositivo di frenatura del complesso. Le zavorre da ammettere nel computo del valore limite del peso rimorchiabile debbono essere metalliche, di normale dotazione, fornite dalla Casa costruttrice e solidamente fissabili alla trattrice; dovranno riportare ben visibile l'indicazione del loro peso.