(Regolamento-art. 564)
 
                              Art. 564. 
 
  I buoni del tesoro sono titoli fruttiferi mediante i quali lo Stato
riceve delle somme per farne  restituzione  a  determinate  scadenze,
insieme cogli interessi alla ragione che viene stabilita con  decreti
reali. 
 
  L'emissione di detti buoni  ed  il  limite  delle  somme  che  puo'
tenersene in corso in ciascun esercizio, sono stabiliti  dalla  legge
del bilancio di previsione, o dalla legge di assestamento, o da legge
speciale (1). 
 
  I buoni del tesoro sono girabili, e le girate devono avere la data. 
 
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          (1) Art. 62 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.