Art. 564. I buoni del tesoro sono titoli fruttiferi mediante i quali lo Stato riceve delle somme per farne restituzione a determinate scadenze, insieme cogli interessi alla ragione che viene stabilita con decreti reali. L'emissione di detti buoni ed il limite delle somme che puo' tenersene in corso in ciascun esercizio, sono stabiliti dalla legge del bilancio di previsione, o dalla legge di assestamento, o da legge speciale (1). I buoni del tesoro sono girabili, e le girate devono avere la data. --------------- (1) Art. 62 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.