(Regolamento-art. 566)
 
                              Art. 566. 
 
  Le scadenze dei buoni stabilite con regi decreti sono sempre a mesi
interi e non minori di tre, ne' maggiori di dodici mesi. 
 
  Quando viene variata la ragione dell'interesse  fissato  pei  buoni
con regi decreti, la variazione non e' applicabile  alle  somme  gia'
versate per acquisto di buoni. 
 
  Nel computo degli interessi il mese si considera di 30 giorni. 
 
  Gli interessi decorrono dal giorno in cui la somma per acquisto  di
buoni e' versata nelle tesorerie. 
 
  Nel calcolo degli interessi sono abbandonate le frazioni minori  di
cinque centesimi.