Art. 566. Le scadenze dei buoni stabilite con regi decreti sono sempre a mesi interi e non minori di tre, ne' maggiori di dodici mesi. Quando viene variata la ragione dell'interesse fissato pei buoni con regi decreti, la variazione non e' applicabile alle somme gia' versate per acquisto di buoni. Nel computo degli interessi il mese si considera di 30 giorni. Gli interessi decorrono dal giorno in cui la somma per acquisto di buoni e' versata nelle tesorerie. Nel calcolo degli interessi sono abbandonate le frazioni minori di cinque centesimi.