Art. 572. Il ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti puo' dare incarico ad alcuni intendenti di finanza, ed anche a tutti, di rilasciare buoni del tesoro. Il decreto designa gl'intendenti cui e' dato tale incarico e le provincie alle quali si estende l'esercizio dell'incarico medesimo. Quando cio' avvenga, i buoni sono tratti in anticipazione dal direttore generale del tesoro all'ordine degl'intendenti incaricati, e nello stesso modo registrati alla Corte dei conti. Gl'intendenti li trasferiscono all'ordine degli acquirenti mediante loro girata, e col visto di un ufficiale a cio' delegato dalla Corte dei conti.