(Regolamento-art. 574)
 
                              Art. 574. 
 
  La trasmissione dei buoni alle Intendenze di finanza incaricate  e'
fatta  dalla  Direzione  generale  del  tesoro  con  elenco  in   tre
esemplari, uno dei quali  e'  restituito  con  ricevuta,  il  secondo
rimane  presso  l'Intendenza  e  l'altro   e'   da   questa   mandato
all'ufficiale delegato dalla Corte dei conti. 
 
  Ai buoni e' lasciata unita la contromatrice.