Art. 574. La trasmissione dei buoni alle Intendenze di finanza incaricate e' fatta dalla Direzione generale del tesoro con elenco in tre esemplari, uno dei quali e' restituito con ricevuta, il secondo rimane presso l'Intendenza e l'altro e' da questa mandato all'ufficiale delegato dalla Corte dei conti. Ai buoni e' lasciata unita la contromatrice.