(Regolamento-art. 575)
 
                              Art. 575. 
 
  Le quietanze dei versamenti fatti per acquisto di  buoni  sono  dal
tesoriere consegnate al controllore, il quale da'  all'acquirente  in
luogo della quietanza una dichiarazione di ricevuta  staccata  da  un
libro a madre e figlia. 
 
  Il controllore trasmette immediatamente all'intendente  di  finanza
le quietanze per l'emissione dei corrispondenti buoni. 
 
  Le Intendenze che non fossero  autorizzate  ad  emettere  i  buoni,
trasmettono le  quietanze  alla  Direzione  generale  del  tesoro,  o
all'Intendenza incaricata, secondo ne sia il caso. 
 
  Il controllore presso la tesoreria centrale trasmette  direttamente
le quietanze alla Direzione generale del tesoro.