Art. 575. Le quietanze dei versamenti fatti per acquisto di buoni sono dal tesoriere consegnate al controllore, il quale da' all'acquirente in luogo della quietanza una dichiarazione di ricevuta staccata da un libro a madre e figlia. Il controllore trasmette immediatamente all'intendente di finanza le quietanze per l'emissione dei corrispondenti buoni. Le Intendenze che non fossero autorizzate ad emettere i buoni, trasmettono le quietanze alla Direzione generale del tesoro, o all'Intendenza incaricata, secondo ne sia il caso. Il controllore presso la tesoreria centrale trasmette direttamente le quietanze alla Direzione generale del tesoro.