Art. 579. Quando le quietanza di versamento per acquisto di buoni pervengono da intendenze di finanza non incaricate di girare i buoni, la Direzione generale del tesoro e le Intendenze incaricate trasmettono i buoni colle relative contromatrici alle Intendenze di provincia che ne hanno fatto richiesta, in piego raccomandato alla posta, dandone contemporaneamente avviso alle Intendenze stesse con nota separata. Se fra detti buoni ve ne siano taluni pagabili da una tesoreria dipendente da Intendenza diversa da quella che ha trasmesso la quietanza per l'acquisto de' buoni, s'invieranno a quest'ultima i soli buoni, e le relative contromatrici saranno invece inviate all'Intendenza da cui dipende la tesoreria che deve effettuare il pagamento de' buoni. Le Intendenze trasmetteranno a' controllori delle rispettive tesorerie i buoni e le contromatici ricevute, dopo averne presa nota ne' relativi registri. La trasmissione sara' fatta con elenchi in doppio esemplare, di cui uno sara' dai controllori restituito alle Intendenze con ricevuta. I controllori riterranno l'altro esemplare dell'elenco, faranno una copia conforme di esso, e lo depositeranno co' buoni nella cassa corrente della tesoreria, facendo cio' risultare da analoga dichiarazione posta a pie' della copia suddetta, sottoscritta da essi e dai tesorieri. Consegneranno poi le contromatrici de' buoni a' rispettivi tesorieri. Per la consegna dei buoni agli acquirenti, le dichiarazioni di ricevuta indicate nell'art. 575 debbono essere presentate al controllore, il quale riconosce la loro corrispondenza con le relative matrici, estrae dalla cassa corrente in concorso col tesoriere i relativi buoni, facendone menzione nella copia dell'elenco che ivi esiste e nell'originale che ritiene presso di se', e consegna i buoni medesimi agli acquirenti che debbono dichiarare sulle ricevute di averli ritirati. Queste vengono quindi riunite alle dette matrici.