(Regolamento-art. 581)
 
                              Art. 581. 
 
  I buoni rimasti inalienati al compiersi dell'anno  sono  restituiti
dalle Intendenze di finanza incaricate alla  Direzione  generale  del
tesoro. 
 
  Questa   provvede,   col   concorso   della   Corte   dei    conti,
all'annullamento di tutti i buoni rimasti inalienati.