(Testo unico imposte sui redditi-art. 309)
                              ART. 309 
                               Oggetto 
      (articolo 9 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Al fine di garantire  un  livello  impositivo  minimo  dei  gruppi
multinazionali o nazionali di  imprese,  secondo  l'approccio  comune
condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE  adottate
il 14 dicembre 2021 «Tax Challenges Arising from  the  Digitalisation
of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e
alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del  Consiglio,  del
15 dicembre 2022, e' istituita una imposizione integrativa  prelevata
attraverso: 
a) l'imposta minima integrativa, dovuta da  controllanti  localizzate
in Italia di gruppi multinazionali  o  nazionali  in  relazione  alle
imprese soggette a una bassa imposizione facenti parte del gruppo; 
b) l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o piu'  imprese  di  un
gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese
facenti parte del gruppo soggette a una bassa imposizione quando  non
e' stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa
equivalente in altri Paesi; 
c) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un
gruppo multinazionale o nazionale soggette a  una  bassa  imposizione
localizzate in Italia. 
2. Ogni esercizio costituisce un autonomo periodo di imposta. 
3. Le disposizioni del presente titolo sono interpretate e  applicate
tenendo conto del Commentario alle regole OCSE approvato e pubblicato
il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the  Digitalisation  of
the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model  Rules
(Pillar  Two)»,   e   successive   modificazioni,   e   delle   Guide
Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette regole OCSE.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  adottate
le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario, delle  Guide
Amministrative  e  del  loro  aggiornamento.  Il  Dipartimento  delle
finanze  emana  apposite  direttive  interpretative  secondo   quanto
previsto all'articolo  11,  comma  1,  lettera  f)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103. 
4. Quando non diversamente disposto o quando il contesto non richiede
diversamente,  i  termini  e  i  concetti  contabili  utilizzati  nel
presente  titolo  sono  da  interpretare  in  modo  coerente  con  il
significato  loro  attribuito  nei  principi  contabili  conformi   o
autorizzati.