ART. 309
Oggetto
(articolo 9 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi
multinazionali o nazionali di imprese, secondo l'approccio comune
condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate
il 14 dicembre 2021 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation
of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e
alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del
15 dicembre 2022, e' istituita una imposizione integrativa prelevata
attraverso:
a) l'imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate
in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle
imprese soggette a una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
b) l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o piu' imprese di un
gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese
facenti parte del gruppo soggette a una bassa imposizione quando non
e' stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa
equivalente in altri Paesi;
c) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un
gruppo multinazionale o nazionale soggette a una bassa imposizione
localizzate in Italia.
2. Ogni esercizio costituisce un autonomo periodo di imposta.
3. Le disposizioni del presente titolo sono interpretate e applicate
tenendo conto del Commentario alle regole OCSE approvato e pubblicato
il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of
the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules
(Pillar Two)», e successive modificazioni, e delle Guide
Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette regole OCSE.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate
le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario, delle Guide
Amministrative e del loro aggiornamento. Il Dipartimento delle
finanze emana apposite direttive interpretative secondo quanto
previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103.
4. Quando non diversamente disposto o quando il contesto non richiede
diversamente, i termini e i concetti contabili utilizzati nel
presente titolo sono da interpretare in modo coerente con il
significato loro attribuito nei principi contabili conformi o
autorizzati.