ART. 310
Ambito applicativo
(articolo 10 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle imprese
localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o
nazionale con ricavi annui pari o superiori a euro 750 milioni, ivi
compresi i ricavi delle entita' escluse di cui all'articolo 311,
risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in
almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello
considerato.
2. Se uno o piu' dei quattro esercizi di cui al comma 1 ha durata
inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di cui al
medesimo comma e' determinata in proporzione per ciascuno esercizio.
3. Il gruppo formato da imprese neocostituite che non dispone di
bilanci consolidati relativi a esercizi precedenti applica le
disposizioni del presente titolo a partire dal terzo esercizio se
raggiunge la soglia di ricavi di cui al comma 1 nei due esercizi
precedenti.
4. La soglia di ricavi di cui al comma 1 si calcola secondo le
disposizioni previste all'articolo 340 per le operazioni ivi
indicate.
5. Se i ricavi risultanti nel bilancio consolidato della controllante
capogruppo sono espressi in valuta di presentazione diversa
dall'euro, la soglia di cui al comma 1 e' verificata convertendo i
ricavi di ogni esercizio considerato al tasso di cambio medio del
mese di dicembre dell'esercizio immediatamente precedente. Il tasso
di cambio medio e' determinato in base alle quotazioni pubblicate
dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca Centrale Europea non
pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese, dalla
Banca Centrale del Paese.