(Testo unico imposte sui redditi-art. 310)
                              ART. 310 
                         Ambito applicativo 
     (articolo 10 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Le disposizioni del presente  titolo  si  applicano  alle  imprese
localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo  multinazionale  o
nazionale con ricavi annui pari o superiori a euro 750  milioni,  ivi
compresi i ricavi delle entita'  escluse  di  cui  all'articolo  311,
risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo  in
almeno due dei quattro esercizi immediatamente  precedenti  a  quello
considerato. 
2. Se uno o piu' dei quattro esercizi di cui al  comma  1  ha  durata
inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di  cui  al
medesimo comma e' determinata in proporzione per ciascuno esercizio. 
3. Il gruppo formato da imprese  neocostituite  che  non  dispone  di
bilanci  consolidati  relativi  a  esercizi  precedenti  applica   le
disposizioni del presente titolo a partire  dal  terzo  esercizio  se
raggiunge la soglia di ricavi di cui al  comma  1  nei  due  esercizi
precedenti. 
4. La soglia di ricavi di cui  al  comma  1  si  calcola  secondo  le
disposizioni  previste  all'articolo  340  per  le   operazioni   ivi
indicate. 
5. Se i ricavi risultanti nel bilancio consolidato della controllante
capogruppo  sono  espressi  in  valuta   di   presentazione   diversa
dall'euro, la soglia di cui al comma 1 e'  verificata  convertendo  i
ricavi di ogni esercizio considerato al tasso  di  cambio  medio  del
mese di dicembre dell'esercizio immediatamente precedente.  Il  tasso
di cambio medio e' determinato in  base  alle  quotazioni  pubblicate
dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca Centrale Europea non
pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese,  dalla
Banca Centrale del Paese.