ART. 311
Entita' escluse
(articolo 11 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. L'imposizione integrativa non si applica:
a) all'entita' che si qualifica come:
1) entita' statale;
2) organizzazione internazionale;
3) organizzazione senza scopo di lucro;
4) fondo pensione;
5) fondo di investimento che e' una controllante capogruppo o un
veicolo di investimento immobiliare che e' una controllante
capogruppo; ovvero
b) all'entita' il cui valore e' detenuto per almeno il 95 per cento
da una o piu' entita' di cui alla lettera a), direttamente ovvero
indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo,
attraverso uno o piu' entita' escluse, con l'eccezione delle entita'
di servizi pensionistici, e che alternativamente o congiuntamente:
1) operi esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attivita'
o investire fondi a beneficio di una o piu' entita' di cui alla
lettera a);
2) svolga esclusivamente attivita' ausiliarie a quelle eseguite da
una o piu' entita' di cui alla lettera a);
c) all'entita' il cui valore e' detenuto per almeno l'85 per cento da
una o piu' entita' indicate alla lettera a), direttamente ovvero
indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo,
attraverso una o piu' entita' escluse, con l'eccezione delle entita'
di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il
suo reddito e' costituito da dividendi o da plusvalenze o
minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai
sensi dell'articolo 323, comma 2, lettere b) e c).
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e c), le attivita' dell'entita'
sono valutate tenendo conto anche di quelle svolte per il tramite di
stabili organizzazioni. Se una entita' soddisfa la definizione di
entita' esclusa ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'imposizione
integrativa non si applica alla entita' nel suo complesso, incluse le
sue stabili organizzazioni.
3. In deroga al comma 1, l'impresa dichiarante puo' scegliere, ai
sensi dell'articolo 352, comma 1, di non considerare come soggetti
esclusi quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).