(Testo unico imposte sui redditi-art. 311)
                              ART. 311 
                           Entita' escluse 
     (articolo 11 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. L'imposizione integrativa non si applica: 
a) all'entita' che si qualifica come: 
1) entita' statale; 
2) organizzazione internazionale; 
3) organizzazione senza scopo di lucro; 
4) fondo pensione; 
5) fondo di investimento che e'  una  controllante  capogruppo  o  un
veicolo  di  investimento  immobiliare  che   e'   una   controllante
capogruppo; ovvero 
b) all'entita' il cui valore e' detenuto per almeno il 95  per  cento
da una o piu' entita' di cui alla  lettera  a),  direttamente  ovvero
indirettamente,   tenendo   conto   dell'effetto    demoltiplicativo,
attraverso uno o piu' entita' escluse, con l'eccezione delle  entita'
di servizi pensionistici, e che alternativamente o congiuntamente: 
1) operi esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attivita'
o investire fondi a beneficio di una  o  piu'  entita'  di  cui  alla
lettera a); 
2) svolga esclusivamente attivita' ausiliarie a  quelle  eseguite  da
una o piu' entita' di cui alla lettera a); 
c) all'entita' il cui valore e' detenuto per almeno l'85 per cento da
una o piu' entita' indicate  alla  lettera  a),  direttamente  ovvero
indirettamente,   tenendo   conto   dell'effetto    demoltiplicativo,
attraverso una o piu' entita' escluse, con l'eccezione delle  entita'
di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente  tutto  il
suo  reddito  e'  costituito  da  dividendi  o   da   plusvalenze   o
minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita  rilevante  ai
sensi dell'articolo 323, comma 2, lettere b) e c). 
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e c),  le  attivita'  dell'entita'
sono valutate tenendo conto anche di quelle svolte per il tramite  di
stabili organizzazioni. Se una entita'  soddisfa  la  definizione  di
entita' esclusa ai sensi del comma 1, lettere b) e c),  l'imposizione
integrativa non si applica alla entita' nel suo complesso, incluse le
sue stabili organizzazioni. 
3. In deroga al comma 1, l'impresa  dichiarante  puo'  scegliere,  ai
sensi dell'articolo 352, comma 1, di non  considerare  come  soggetti
esclusi quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).