(Testo unico imposte sui redditi-art. 312)
                              ART. 312 
               Criteri di localizzazione di un'impresa 
     (articolo 12 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente titolo, un'entita', diversa  da  una  entita'
trasparente, si considera localizzata nel Paese dove e' residente  ai
fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione
della sede di direzione, del  luogo  di  costituzione  o  di  criteri
analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione  delle  disposizioni
del primo periodo, l'entita' non risulti localizzata in nessun Paese,
essa si considera localizzata dove la stessa e' stata costituita. 
2.  Un'entita'  trasparente  e'  apolide  a  meno  che  non  e'   una
controllante capogruppo  di  un  gruppo  multinazionale  o  nazionale
ovvero e' assoggettata a imposta minima integrativa, o imposta minima
integrativa equivalente, ai sensi degli articoli 313, 314 e  315.  In
tali  casi,   l'entita'   trasparente   si   considera   localizzata,
rispettivamente, nel Paese in cui  e'  stata  costituita  o  dove  e'
assoggettata a tale imposta. Le  entita'  trasparenti  costituite  in
base alle  leggi  dello  Stato  italiano  che  sono  controllanti  si
considerano localizzate nel territorio dello Stato italiano. 
3. Una stabile organizzazione  di  cui  all'allegato  B,  numero  52,
lettera a), si considera localizzata nel Paese in cui e' riconosciuta
come stabile organizzazione ed e' ivi assoggettata a  imposizione  in
conformita' alle previsioni di una convenzione per evitare le  doppie
imposizioni. Una stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero
52, lettera b), si considera localizzata nel Paese che  assoggetta  a
imposizione il suo reddito netto in considerazione della sua presenza
commerciale. Una stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero
52, lettera c), si considera localizzata nel Paese in cui e' ubicata.
Una stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero 52,  lettera
d), e' considerata apolide. 
4. Se una impresa si considera localizzata in due Paesi, tra i  quali
e' in vigore una convenzione per evitare le  doppie  imposizioni  sul
reddito, la stessa si considera  localizzata  nel  Paese  in  cui  e'
considerata essere residente ai sensi di tale convenzione. Qualora ai
fini  di  accertare  la  residenza  in  base  alla  convenzione   sia
necessario un accordo tra le autorita' competenti  dei  due  Paesi  e
tale accordo non e' stato raggiunto, si applicano le disposizioni del
comma 5. Qualora in base alla  citata  convenzione  una  impresa  sia
considerata residente in entrambi i Paesi e non  risulti  applicabile
un  metodo  per  evitare  la  doppia  imposizione  ivi  previsto,  si
applicano le disposizioni del comma 5. 
5. Se un'impresa si considera localizzata in due Paesi e tra essi non
e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni,  tale
impresa si  considera  localizzata  dove,  per  il  medesimo  periodo
d'imposta, e' dovuto il maggiore importo di imposte rilevanti di  cui
all'articolo 327. Al fine di determinare l'importo piu' elevato,  non
si considerano le imposte rilevanti dovute in  virtu'  di  un  regime
fiscale delle societa' controllate estere. Nel caso in cui  l'importo
di imposte rilevanti dovuto in entrambi i Paesi fosse identico o pari
a zero, l'impresa si  considera  localizzata  nel  Paese  in  cui  e'
maggiore la riduzione del reddito da attivita' economica  sostanziale
di cui all'articolo 335. Nel caso in cui l'importo di tale  riduzione
relativo a entrambi i Paesi fosse eguale o pari a zero, l'impresa  si
considera una  entita'  apolide.  Se  l'impresa  e'  la  controllante
capogruppo,  le  disposizioni  del   quarto   periodo   non   trovano
applicazione ed essa si considera localizzata nel  Paese  in  cui  la
stessa e' stata costituita. 
6. Se per effetto dell'applicazione dei commi 4 e 5 una  controllante
si considera localizzata in un Paese  che  non  applica  una  imposta
minima  integrativa  equivalente,  essa  si   considera   localizzata
nell'altro Paese a condizione che esso applichi  una  imposta  minima
integrativa equivalente e che la stessa possa trovare applicazione ai
sensi della pertinente convenzione per evitare le doppie imposizioni. 
7. Se  nel  corso  di  un  esercizio  un'impresa  cambia  la  propria
localizzazione, essa si considera localizzata nel  Paese  individuato
per  effetto  dell'applicazione  delle  disposizioni   del   presente
articolo alla data di inizio dello stesso.