ART. 312
Criteri di localizzazione di un'impresa
(articolo 12 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente titolo, un'entita', diversa da una entita'
trasparente, si considera localizzata nel Paese dove e' residente ai
fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione
della sede di direzione, del luogo di costituzione o di criteri
analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni
del primo periodo, l'entita' non risulti localizzata in nessun Paese,
essa si considera localizzata dove la stessa e' stata costituita.
2. Un'entita' trasparente e' apolide a meno che non e' una
controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale
ovvero e' assoggettata a imposta minima integrativa, o imposta minima
integrativa equivalente, ai sensi degli articoli 313, 314 e 315. In
tali casi, l'entita' trasparente si considera localizzata,
rispettivamente, nel Paese in cui e' stata costituita o dove e'
assoggettata a tale imposta. Le entita' trasparenti costituite in
base alle leggi dello Stato italiano che sono controllanti si
considerano localizzate nel territorio dello Stato italiano.
3. Una stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero 52,
lettera a), si considera localizzata nel Paese in cui e' riconosciuta
come stabile organizzazione ed e' ivi assoggettata a imposizione in
conformita' alle previsioni di una convenzione per evitare le doppie
imposizioni. Una stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero
52, lettera b), si considera localizzata nel Paese che assoggetta a
imposizione il suo reddito netto in considerazione della sua presenza
commerciale. Una stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero
52, lettera c), si considera localizzata nel Paese in cui e' ubicata.
Una stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero 52, lettera
d), e' considerata apolide.
4. Se una impresa si considera localizzata in due Paesi, tra i quali
e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul
reddito, la stessa si considera localizzata nel Paese in cui e'
considerata essere residente ai sensi di tale convenzione. Qualora ai
fini di accertare la residenza in base alla convenzione sia
necessario un accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi e
tale accordo non e' stato raggiunto, si applicano le disposizioni del
comma 5. Qualora in base alla citata convenzione una impresa sia
considerata residente in entrambi i Paesi e non risulti applicabile
un metodo per evitare la doppia imposizione ivi previsto, si
applicano le disposizioni del comma 5.
5. Se un'impresa si considera localizzata in due Paesi e tra essi non
e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale
impresa si considera localizzata dove, per il medesimo periodo
d'imposta, e' dovuto il maggiore importo di imposte rilevanti di cui
all'articolo 327. Al fine di determinare l'importo piu' elevato, non
si considerano le imposte rilevanti dovute in virtu' di un regime
fiscale delle societa' controllate estere. Nel caso in cui l'importo
di imposte rilevanti dovuto in entrambi i Paesi fosse identico o pari
a zero, l'impresa si considera localizzata nel Paese in cui e'
maggiore la riduzione del reddito da attivita' economica sostanziale
di cui all'articolo 335. Nel caso in cui l'importo di tale riduzione
relativo a entrambi i Paesi fosse eguale o pari a zero, l'impresa si
considera una entita' apolide. Se l'impresa e' la controllante
capogruppo, le disposizioni del quarto periodo non trovano
applicazione ed essa si considera localizzata nel Paese in cui la
stessa e' stata costituita.
6. Se per effetto dell'applicazione dei commi 4 e 5 una controllante
si considera localizzata in un Paese che non applica una imposta
minima integrativa equivalente, essa si considera localizzata
nell'altro Paese a condizione che esso applichi una imposta minima
integrativa equivalente e che la stessa possa trovare applicazione ai
sensi della pertinente convenzione per evitare le doppie imposizioni.
7. Se nel corso di un esercizio un'impresa cambia la propria
localizzazione, essa si considera localizzata nel Paese individuato
per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo alla data di inizio dello stesso.