(CODICE CIVILE-art. 467)
                              Art. 467. 
 
                             (Nozione). 
 
  La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo
e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in  cui  questi  non
puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato. 
 
  Si ha rappresentazione nella successione  testamentaria  quando  il
testatore non ha provveduto per caso in cui l'istituto  non  possa  o
non voglia accettare la eredita' o il legato, e  sempre  che  non  si
tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.