Art. 467.
(Nozione).
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo
e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non
puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il
testatore non ha provveduto per caso in cui l'istituto non possa o
non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si
tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.