(CODICE CIVILE-art. 469)
                              Art. 469. 
 
       (Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione) 
 
  La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o  disuguali
il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. 
 
  La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita' di stirpe. 
 
  Quando vi e' rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. 
 
  Se uno stipite ha prodotto piu' rami, la suddivisione  avviene  per
stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i  membri  del  medesimo
ramo.