(Protocollo-art. 166)
                              Art. 166 
 
  La Corte di giustizia e' assistita da due avvocati generali. 
  L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare  pubblicamente,  con
assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni  motivate
sugli affari  sottoposti  alla  Corte  di  giustizia,  per  assistere
quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale  e'  definita
dall'art. 164. 
  Ove cio' sia richiesto dalla  Corte  di  giustizia,  il  Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero  degli  avvocati
generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 167, terzo comma.