(Protocollo-art. 171)
                              Art. 171. 
 
  Quando la Corte di giustizia riconosca  che  uno  Stato  membro  ha
mancato a uno  degli  obblighi  ad  esso  incombenti  in  virtu'  del
presente Trattato, tale Stato e' tenuto a  prendere  i  provvedimenti
che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.