(Protocollo-art. 175)
                              Art. 175 
 
  Qualora, in violazione del presente Trattato,  il  Consiglio  o  la
Commissione si astengano dal pronunciarsi,  gli  Stati  membri  e  le
altre istituzioni della Comunita' possono adire la Corte di giustizia
per far constatare tale violazione. 
  Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia
stata preventivamente richiesta di agire. 
  Se, allo scadere di un termine  di  due  mesi  da  tale  richiesta,
l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso puo' essere proposto
entro un nuovo termine di due mesi. 
  Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la  Corte  di  giustizia
alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad  una
delle istituzioni della Comunita di avere omesso di emanare nei  suoi
confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.