(Protocollo-art. 176)
                              Art. 176 
 
  L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia
stata dichiarata contraria al presente Trattato, e' tenuta a prendere
i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della sentenza  della
Corte di  giustizia  importa.  Tale  obbligo  non  pregiudica  quello
eventualmente risultante dalla applicazione  dell'art.  215,  secondo
comma.