Art. 176 L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, e' tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della sentenza della Corte di giustizia importa. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'art. 215, secondo comma.