(Protocollo-art. 177)
                              Art. 177 
 
  La  Corte  di  giustizia  e'  competente  a  pronunciarsi,  in  via
pregiudiziale, 
    a) sull'interpretazione del presente Trattato, 
    b) sulla validita' e l'interpretazione degli atti compiuti  dalle
istituzioni della Comunita', 
    c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati  con
atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. 
  Quando  una  questione  del  genere  e'  sollevata  davanti  a  una
giurisdizione di uno degli Stati  membri,  tale  giurisdizione  puo',
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza  una  decisione
su questo punto, domandare alla Corte di  giustizia  di  pronunciarsi
sulla questione. 
  Quando una  questione  del  genere  e'  sollevata  in  un  giudizio
pendente davanti  a  una  giurisdizione  nazionale,  avverso  le  cui
decisioni non possa proporsi un ricorso  giurisdizionale  di  diritto
interno, tale giurisdizione e' tenuta  a  rivolgersi  alla  Corte  di
giustizia.