(Protocollo-art. 185)
                              Art. 185 
 
  I ricorsi proposti  alla  Corte  di  giustizia  non  hanno  effetto
sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze
lo richiedano,  ordinare  la  sospensione  dell'esecuzione  dell'atto
impugnato.