(Allegato n. 25 Contributi-art. 18)
                               Art. 18 
         Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica 

 
1. Per le reti del servizio mobile  terrestre  e'  dovuta  una  quota
annuale supplementare di 30,00 euro per ogni  stazione  fissa,  fatta
eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o  portatile,  con
     esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi 
cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; 
agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro. 
2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi 
    
o  per  trasmissione dati bidirezionale il contributo e' pari  a 12,00


    
euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati 
impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati 
eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro. 
  3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, 
una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre 
frequenze indicate nel progetto.