ALLEGATO II.14
Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti.
Modalita' di svolgimento delle attivita' della fase esecutiva.
Collaudo e verifica di conformita'
(Articolo 114, comma 5)
Articolo 1.
Attivita' e compiti del direttore dei lavori.
1. Nell'esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in
piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio
impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e
curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo
interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento.
Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume
la responsabilita' del coordinamento e della supervisione
dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e
interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.
2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:
a) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del
contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su
richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento
all'accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai lavori
secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del
contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su
richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento
all'assenza di impedimenti alla realizzabilita' del progetto che
risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente
all'approvazione del medesimo progetto;
c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 3;
d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del
caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;
e) impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto,
emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati
al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni
tecniche e delle finalita' perseguite. Gli ordini di servizio sono,
di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti
elettronici di contabilita' o contabilita' semplificata e devono
comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora
temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una
completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico,
amministrativo e contabile dei lavori;
f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in
merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che
sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di
laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita
del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e
apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al
piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione;
h) verificare periodicamente il possesso e la regolarita', da parte
dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;
i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei
lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e
successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.
Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43
del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si
avvale di modalita' di gestione informativa digitale delle
costruzioni;
l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme
nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione
e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di
accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si
utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice
e all'Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori puo' avvalersi
di modalita' di gestione informativa digitale per la redazione del
predetto verbale;
m) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la
presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate,
nonche' dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della
parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa
vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed
eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarita' dei lavori
eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte
di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal
caso, a darne segnalazione al RUP;
n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attivita' di verifica
dei requisiti di capacita' tecnica prevista in caso di ricorso
all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;
o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le
debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei
tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attivita' le
visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei
lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza
di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia' eseguite e
per facilitare la ripresa dei lavori;
p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel
corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone
o danni alle proprieta' e redigere processo verbale alla presenza
dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di
determinare l'eventuale indennizzo al quale puo' avere diritto
quest'ultimo;
q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per
gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e
varianti contrattuali, ferma restando la possibilita' di disporre
modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
r) determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi
delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
s) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine
fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini
dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da
parte del RUP;
t) procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione
sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di
ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia
conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per
l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di
ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio
per l'esecuzione di lavori di piccola entita' non incidenti sull'uso
e la funzionalita' delle opere;
u) curare la costante verifica di validita' del programma di
manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando
si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del
codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura
la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel
corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;
v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve,
attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione
appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di
collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni
e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e
messa in servizio degli impianti;
aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo
43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei
flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi
siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi
all'informatizzazione della gestione della contabilita' dei lavori.
Il direttore dei lavori puo', altresi', utilizzare strumenti di
raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera
strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.
3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata
all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione
con precisione e tempestivita' dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza
l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal
fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite,
nonche' a trasferire i rilievi effettuati sul registro di
contabilita' e per le conseguenti operazioni di calcolo che
consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il
principio di costante progressione della contabilita', le predette
attivita' di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere
eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono
procedere di pari passo con l'esecuzione. Il direttore dei lavori
provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.