(Allegato F-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  La costruzione, la sistemazione e  la  conservazione  delle  strade
provinciali e delle opere  che  le  corredano  sono  a  carico  delle
provincie nelle quali sono aperte, ovvero di piu'  provincie  riunite
in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge. 
 
  Le disposizioni dei precedenti articoli 32, 33, 34, 35  e  36  sono
applicabili alle strade provinciali.