Art. 37. La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di piu' provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge. Le disposizioni dei precedenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36 sono applicabili alle strade provinciali.