Art. 177. 
 
                         Diritto di recesso 
 
  1. Il contraente puo'  recedere  da  un  contratto  individuale  di
assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento  in  cui  ha
ricevuto comunicazione che il contratto e' concluso. 
  2. L'impresa di assicurazione  deve  informare  il  contraente  del
diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e  le  modalita'  per
l'esercizio dello  stesso  devono  essere  espressamente  evidenziati
nella proposta e nel contratto di assicurazione. 
  3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal  ricevimento
della comunicazione relativa al recesso, rimborsa  al  contraente  il
premio eventualmente corrisposto, al netto della  parte  relativa  al
periodo per il quale il contratto  ha  avuto  effetto.  L'impresa  di
assicurazione ha  diritto  al  rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute per l'emissione  del  contratto,  a  condizione  che  siano
individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.