Art. 178. 
 
      Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori 
 
  1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di
un contratto di assicurazione sulla vita di  cui  ai  rami  III  e  V
dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della  prova  di
aver agito con la specifica diligenza richiesta.