Art. 330
         Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni

1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  329,  ai  comuni  nel cui
territorio  sono  presenti  aree  appartenenti  allo  Stato,  in  uso
all'amministrazione  militare  e destinate a poligoni addestrativi di
tiro,  e'  corrisposto  un  contributo  annuo  rapportato  al reddito
dominicale  e  agrario  medio delle aree confinanti con quelle su cui
insistono  i  poligoni  di  tiro,  rivalutato  secondo i coefficienti
stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.
2.  Alle  regioni  maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita'
militari,  comprese  la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi
d'arma,  individuate  ogni quinquennio con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito il Ministro della difesa, lo Stato
corrisponde  un  contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di
opere  pubbliche  e  servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze
militari   (compresi  particolari  tipi  di  insediamenti),  incidono
maggiormente  sull'uso  del  territorio  e  sui programmi di sviluppo
economico e sociale.
3. Il contributo e' corrisposto alle singole regioni sulla base della
incidenza   dei  vincoli  e  delle  attivita'  di  cui  al  comma  2,
determinata  secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro
della  difesa  di  concerto dell'economia e delle finanze, sentite le
regioni interessate.
4.  Ai  comuni  con  popolazione  fino  a  centomila abitanti, in cui
esistono   insediamenti   militari   (caserme,   depositi,   o  altre
infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte
dello  Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti,
anche a quello del personale militare presente, che e' considerato, a
tal  fine,  come  popolazione  residente.  Uguale  trattamento verra'
riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.