Art. 331
          Revisione generale quinquennale delle limitazioni

1.  Ogni  cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a
revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora
necessarie per le esigenze della difesa nazionale.
2.  Gli  uffici  tecnici  militari, con sufficiente anticipo rispetto
alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante
territoriale  motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora
necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.
3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo
di  spesa  relativo  alla determinazione dell'indennizzo valevole per
l'ulteriore   quinquennio   salve   le   variazioni   derivanti   dai
coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.
4.  Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie,
trasmette  lo  schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale
del  Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
11,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  unitamente  al  preventivo di spesa e alla copia del precedente
decreto impositivo con relativi allegati.
5.  Ad  avvenuta  prenotazione dell'impegno provvisorio il Comandante
territoriale  emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito
il Comitato.
6.  Il  decreto di proroga e' adottato e pubblicato nella forma e con
le modalita' previste per il decreto impositivo originario.
7.  Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del
Comandante  territoriale,  anche prima dello scadere del quinquennio.
Detto   decreto   e'   trasmesso  alla  ragioneria  centrale  per  le
conseguenti variazioni dell'impegno di spesa.
8.  Il  decreto  di  revoca  prima della scadenza del quinquennio, di
riduzione  o  di  conferma  e'  pubblicato  con le modalita' indicate
nell'articolo 324.
9.  Se  non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le
limitazioni sono estinte a ogni effetto.
10. In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l'esercizio
del  diritto  di  proprieta'  sul  bene  o  su  parte di esso e' reso
impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario puo' chiedere
la espropriazione totale o parziale del bene stesso.
11.  L'indennita'  di  espropriazione e' determinata con i criteri di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
dettati per i fabbricati e per i terreni.
 
          Note all'art. 331:
             -  Per  l'art.  11,  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367 (Regolamento recante
          semplificazione  e accelerazione delle procedure di spesa e
          contabili), si vedano le note all'articolo 323.
             -  Per  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8
          giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.