Art. 331 Revisione generale quinquennale delle limitazioni 1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. 2. Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati. 3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali. 4. Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie, trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati. 5. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato. 6. Il decreto di proroga e' adottato e pubblicato nella forma e con le modalita' previste per il decreto impositivo originario. 7. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio. Detto decreto e' trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa. 8. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma e' pubblicato con le modalita' indicate nell'articolo 324. 9. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni sono estinte a ogni effetto. 10. In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l'esercizio del diritto di proprieta' sul bene o su parte di esso e' reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario puo' chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. 11. L'indennita' di espropriazione e' determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
Note all'art. 331: - Per l'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), si vedano le note all'articolo 323. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si vedano le note all'articolo 270.