Art. 455 
 
                         Forza amministrata 
 
1. La forza amministrata e' composta dal personale militare e  civile
amministrato dagli organismi e si distingue in: 
a) forza effettiva, costituita: dal  personale  assegnato  a  ciascun
organismo  dotato  di  autonomia  amministrativa  per  i  suoi   fini
istituzionali, nonche' dal  personale  assegnato  in  amministrazione
all'organismo per disposizione ministeriale o  dell'organo  centrale.
Al personale in forza effettiva  l'organismo  stesso  corrisponde  il
trattamento economico spettante in  relazione  alle  disposizioni  di
legge vigenti e, se dovuti, il  vitto,  l'alloggio,  il  vestiario  e
l'equipaggiamento individuale; 
b) forza aggregata, costituita: 
1) dal  personale  di  altri  organismi  assunti  temporaneamente  in
parziale amministrazione per esigenze di servizio, in relazione  agli
ordinamenti  di  Forza  armata  o  agli  obblighi  di  accasermamento
previsti dalle norme vigenti; 
2) dal personale  chiamato  a  concorrere  agli  arruolamenti  e  dai
militari di truppa comandati a prestare servizio presso l'organismo; 
3)  dal  personale  non  appartenente  alle  Forze   armate   assunto
temporaneamente in amministrazione per  l'arruolamento  o  per  altre
esigenze previste dalle norme vigenti. A tale  personale  l'organismo
corrisponde il vitto e l'alloggio se dovuti, nonche'  le  particolari
indennita'  e  le  somministrazioni  in   natura   se   previste   da
disposizioni  legislative  e  regolamentari   o   se   indicate   nel
provvedimento d'impiego; 
c) forza potenziale, costituita: 
1)  dal  personale  militare  e  civile  non  piu'  in  servizio  per
aspettativa, o in quanto sospeso dall'impiego o dal  servizio,  dalle
funzioni o dalle attribuzioni del grado; 
2) dal personale militare in ausiliaria o in riserva; 
3)  dal  personale  civile  in  posizione  di  comando  presso  altre
amministrazioni.  A  tale  personale   l'organismo   corrisponde   il
trattamento economico spettante in relazione alle varie posizioni  di
stato. 
2. I compensi e le indennita' particolari  dovuti  al  personale  dei
contingenti o delle unita' assimilabili per il servizio  prestato  in
zona di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal contingente  o
dall'unita'  assimilabile,  ovvero  dalla  direzione  o   centro   di
intendenza del contingente stesso, anche  se  il  personale  medesimo
continui  a  far  parte,  per  ogni  altro   effetto,   della   forza
amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di quella di
altro  organismo  designato  dagli  ordinamenti  di  Forza  armata  o
interforze.