Art. 456 Situazioni e variazioni della forza 1. Gli organismi tengono in evidenza le situazioni della forza amministrata in relazione alle diverse configurazioni di Forza armata. I reparti e gli uffici compilano giornalmente la situazione dimostrativa dello stato della forza e la trasmettono, corredata dei documenti giustificativi, all'ufficio designato nell'ambito del comando dell'organismo del quale fanno parte, anche ai fini della determinazione delle utenze logistiche dovute e del conseguente scarico dei materiali oggetto delle utenze stesse, nonche' dell'aggiornamento dei documenti matricolari. 2. Le variazioni riguardanti la forza amministrata sono pubblicate nell'ordine del giorno dell'organismo, con effetto costitutivo.