Art. 456 
 
                 Situazioni e variazioni della forza 
 
1. Gli organismi  tengono  in  evidenza  le  situazioni  della  forza
amministrata  in  relazione  alle  diverse  configurazioni  di  Forza
armata. I reparti e gli uffici compilano giornalmente  la  situazione
dimostrativa dello stato della forza e la trasmettono, corredata  dei
documenti  giustificativi,  all'ufficio  designato  nell'ambito   del
comando dell'organismo del quale fanno parte,  anche  ai  fini  della
determinazione delle  utenze  logistiche  dovute  e  del  conseguente
scarico  dei  materiali  oggetto   delle   utenze   stesse,   nonche'
dell'aggiornamento dei documenti matricolari. 
2. Le variazioni riguardanti la forza  amministrata  sono  pubblicate
nell'ordine del giorno dell'organismo, con effetto costitutivo.