Art. 457 
 
    Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennita' 
 
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati  sono  amministrati  e
ricevono  le  competenze  fisse  e  le  indennita'  continuative   ed
eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti e per
le  trasferte  non  continuative  anche  all'estero,   dall'organismo
provvisto di autonomia amministrativa presso il quale e' in  forza  o
dall'organismo a questo fine designato  dagli  ordinamenti  di  Forza
armata o interforze ovvero, se costituiti, dai centri stipendiali  di
cui all'articolo 447, comma 1, lettera g). 
2. La liquidazione e il pagamento dello stipendio e delle  indennita'
a carattere continuativo  sono  effettuate  con  le  modalita'  e  le
cadenze  temporali  stabilite  dalle  norme  vigenti  in  materia  di
pagamento delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale  che
si assenta  per  motivi  di  servizio  nel  periodo  fissato  per  il
pagamento delle competenze mensili puo' essere corrisposto un acconto
sulle  competenze  maturate  fino  al  giorno  della   partenza.   Le
indennita' eventuali sono pagate a fine mese o a servizio ultimato.