Art. 458 Personale trasferito 1. Nel caso di trasferimento del personale, l'organismo originario comunica a quello di destinazione: a) le competenze spettanti corredate dei provvedimenti di attribuzione nonche' i dati relativi allo stato civile e alla situazione di famiglia; b) la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze; c) gli eventuali debiti e la relativa documentazione, nonche', nel caso di estinzione rateale, l'ammontare originario, la parte estinta e quella residua degli stessi; d) l'importo delle eventuali anticipazioni erogate per far fronte alle immediate esigenze del trasferimento. 2. L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi. 3. Se non e' possibile recuperare sugli assegni di attivita' spettanti o sul trattamento di quiescenza quanto dovuto dal personale all'Amministrazione, l'organismo ne da' comunicazione alla direzione generale competente, affinche' attivi le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.