Art. 458 
 
                        Personale trasferito 
 
1. Nel caso di trasferimento del  personale,  l'organismo  originario
comunica a quello di destinazione: 
a)  le  competenze   spettanti   corredate   dei   provvedimenti   di
attribuzione nonche'  i  dati  relativi  allo  stato  civile  e  alla
situazione di famiglia; 
b) la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze; 
c) gli eventuali debiti e la relativa  documentazione,  nonche',  nel
caso di estinzione rateale, l'ammontare originario, la parte  estinta
e quella residua degli stessi; 
d) l'importo delle eventuali anticipazioni  erogate  per  far  fronte
alle immediate esigenze del trasferimento. 
2. L'organismo di destinazione rimborsa a carico  del  proprio  fondo
scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte
dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi. 
3.  Se  non  e'  possibile  recuperare  sugli  assegni  di  attivita'
spettanti o sul trattamento di quiescenza quanto dovuto dal personale
all'Amministrazione, l'organismo ne da' comunicazione alla  direzione
generale competente, affinche' attivi le procedure stabilite  per  il
recupero dei crediti dello Stato.