Art. 459 
 
              Paga e indennita' dei militari di truppa 
 
1. Ai militari  di  truppa,  la  paga  e  le  altre  indennita'  sono
corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a  quello
cui si riferiscono,  a  cura  dei  reparti  di  appartenenza,  se  il
pagamento non e' accentrato  presso  l'ufficio  cassa  dell'organismo
provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo  degli  assegni
giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei  giorni  di  cui
effettivamente si compongono  e  conseguentemente  gli  assegni  sono
corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. 
2. Le spese di viaggio e le indennita' dovute  per  i  trasferimenti,
nonche' per  il  rinvio  o  il  rientro  al  corpo,  sono  anticipate
dall'organismo  originario  e  liquidate  e  pagate  da   quello   di
destinazione. 
3. Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio  in  licenza,  le
indennita' di missione, se poste a carico dell'Amministrazione,  sono
corrisposte in via anticipata salvo conguaglio. 
4. Le spese di viaggio e le indennita' di missione dovute per l'invio
in congedo o in licenza di convalescenza  sono  integralmente  pagate
prima della partenza.